Diritto d’autore in fotografia, in pillole…


Buongiorno, qui trovate appunti su una lezione dedicata al diritto d’autore in fotografia. Spero possano esservi utili.

Buona lettura! Cristina

(Legge sulla protezione del diritto d’autore del 22 Aprile 1941 n.633)
1) Il diritto d’autore tutela tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, all’architettura, al teatro, alla cinematografia e alle arti figurative (tra cui la fotografia) qualunque sia il modo o la forma di espressione. (Art.1-2 Legge sulla protezione del
diritto d’autore del 22 Aprile 1941 n.633)
La prima cosa da capire è cosa s’intende in questa legge per “carattere creativo” di un’opera fotografica, dato che si tratta del requisito principale per cui una fotografia possa essere tutelata dal diritto d’autore.
Secondo la legge si può parlare di creatività quando l’opera fotografica è originale e nuova.
Con “nuova” non s’intende che l’opera fotografica deve essere una novità in senso assoluto (una fotografia può essere creativa anche se ha per soggetto lo stesso soggetto già trattato da altri fotografi), ma s’intende in senso soggettivo, vale a dire che deve mostrare l’impronta della
personalità dell’autore.
Inoltre affinché un’opera fotografica sia tutelata deve avere anche una forma espressiva, vale a dire deve assumere una qualche forma concreta. Il diritto d’autore infatti non tutela le idee finché rimangono nella testa dell’autore!


2) In ambito fotografico la legge sul diritto d’autore fa una distinzione precisa sulle “fotografie”. Le divide in tre categorie: le opere fotografiche, le fotografie semplici e le fotografie di mera documentazione.
Le opere fotografiche sono le fotografie dotate di creatività e di forma espressiva (nel senso di presenza dell’impronta della personalità dell’autore e di forma espressiva concreta percepibile). Le fotografie appartenenti a questa categoria hanno la tutela di diritto d’autore piena, hanno quindi il
livello massimo di tutela sia per quanto riguarda i diritti patrimoniali d’autore che quelli morali.
Le fotografie semplici sono le fotografie che possono avere come oggetto persone, eventi naturali o sociali, comprese le fotografie che ritraggono altre opere d’arte (per esempio le fotografie di una statua o di un’opera pittorica) ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Quello che manca in queste fotografie è quindi il carattere creativo, ovvero la presenza di una reinterpretazione personale da parte dell’autore. Sono fotografie dotate di una forma espressiva e, pur possedendo anche un alto livello tecnico di realizzazione, non possiedono la creatività per
cui l’autore inserisce qualcosa di sé. Le fotografie appartenenti a questa categoria sono quelle che hanno un livello di tutela di diritto d’autore inferiore (si parla di diritto connesso).
Infine le fotografie di mera documentazione sono gli scatti di documenti, scritti, disegni tecnici o prodotti simili. A differenza delle fotografie semplici che hanno scopi pubblicitari, commerciali, di cronaca…, queste fotografie hanno scopo esclusivamente riproduttivo e di documentazione.
Queste fotografie non sono oggetto di alcuna tutela.


3) Differenza di tutela da parte della legge sul diritto d’autore tra un’opera fotografica e una fotografia semplice.
I diritti patrimoniali su opere fotografiche riguardano la possibilità di utilizzare un’opera fotografica a scopo di lucro e il diritto al compenso a fronte di alcune utilizzazioni dell’opera.
Questi diritti contemplano una serie di diritti esclusivi di utilizzazione di un’opera per cui qualsiasi cosa si voglia fare, va sempre chiesto il permesso all’autore. Rientrano tra i diritti patrimoniali il diritto di: pubblicazione, riproduzione, comunicazione, distribuzione, modificazione, elaborazione
e pubblicazione in raccolta e noleggio e prestito.
I diritti di utilizzazione economica durano tutta la vita dell’autore fino a 70 anni dopo la sua morte.
Trascorso tale termine l’opera fotografica “cade in pubblico dominio”, e quindi può essere utilizzata liberamente. Rimane però sempre l’obbligo di citare sempre il nome dell’autore (perché questo è il diritto morale di paternità dell’opera che dura in eterno infatti dal momento in cui viene
a mancare l’autore questo diritto può essere esercitato dagli eredi).
I diritti morali su opere fotografiche sono i diritti a difesa della personalità dell’autore. Questi diritti sono: il diritto di rivendicare e di rivelare la paternità dell’opera, il diritto di disconoscere la paternità di un’opera falsamente attribuita, il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni
dell’opera e a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’opera stessa, il diritto di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali.
Questi diritti non hanno nessuna limitazione temporale, infatti una volta morto l’autore dell’opera fotografica, questi diritti possono essere esercitati dagli eredi.
I diritti patrimoniali su fotografie semplici riguardano invece il diritto esclusivo di utilizzare economicamente una fotografia in caso di riproduzione, diffusione e spaccio (cioè la distribuzione degli esemplari materiali) e il diritto al compenso a fronte di alcune utilizzazioni dell’opera.
I diritti di utilizzazione economica durano solo 20 anni dalla produzione della fotografia.
I diritti morali su una fotografia semplice non sono espressamente riconosciuti dalla legge sul diritto d’autore, ma la giurisprudenza tende comunque a riconoscere al fotografo autore di una fotografia semplice almeno il diritto di paternità.


4) Specifica extra…
Per le fotografie semplici la legge non impone di mettere il nome dell’autore, ma in tutta la giurisprudenza i giudici dicono che il nome va comunque messo. Quindi anche per le fotografie semplici i giudici riconoscono questo diritto, perché ritengono di fondamentale importanza per la professionalità di un fotografo essere riconosciuto come autore delle proprie opere. Per legge invece il nome va messo per le opere fotografiche.
Il diritto del fotografo dell’indicazione del suo nome ha radici nella Costituzione Italiana, perché è un diritto umano, della persona. Dunque la radice di questo diritto non è neanche nella legge sul diritto d’autore ma è nell’Articolo 2 della Costituzione Italiana che tutela la dignità della persona e il diritto della persona di realizzarsi nella società, nonché il diritto al lavoro…Quindi questo diritto di menzione del nome dell’autore ovunque ha radice costituzionale.