Fotografia di strada e privacy, ecco quanto so e non vorrei sapere!

Buongiorno a tutti! Ecco tutte le regole che non ho MAI seguito…voi lo farete perché siete più ligi! Giusto? Vi mostro tutto quello che ho sulla legislazione relativa a privacy e fotografia. Me lo avete chiesto in molti, ecco qui. Tutte queste “regole”, valgono nella fotografia di strada, in caso di pubblicazione in internet o stampa.
Bisognerebbe stare attenti, anche se so per certo che i miei amici Street photographers, non seguono queste regole alla lettera, tantomeno io!
QUESTE LE REGOLE DI BASE:
1. Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).
2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine,VALE il diritto di cronaca o giornalistico, quindi si può.
3. e la pubblicazione può risultare lesiva, occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante (legge 633/41), allo stesso modo se da indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).
4. Ci vuole in ogni caso il permesso, se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.
5. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.
6. SE le immagini rimangono PRIVATE, non è necessaria alcuna autorizzazione.
Queste le possibilità:
1. Immagini scattate in luoghi pubblici nelle quali la persona non sia riconoscibile, oppure non cambi, nonostante la sua presenza, l’interpretazione del messaggio che l’immagine dovrebbe dare.
Esempio Mostar 2006  1 (31)
2. Personaggi comuni scattati in pubblico o durante un evento il cui volto non sia riconoscibile. (con il volto non visibile)
Esempio Barcellona 2005 dal mio lavoro “il salto

1 (32)
3. Personaggi comuni di cui sia pubblicato un particolare…(mani piedi ecc.)
4. Immagini in cui il soggetto ritratto occupi una porzione minima dell’immagine e il volto si scarsamente riconoscibile o di dubbia interpretazione.
Esempio Sofia 2006 dal mio lavoro “il salto1 (27)
5. Immagini pubblicate con finalita’ esclusivamente culturali e/o didattiche. Potrebbero rientrare in questa tipologia anche serie di immagini che rappresentano la cultura locale o una parte di questa. (questo è il punto più interessante, perché a parere mio, ci da un po’ di margine)
6. Paesi lontani: Tutti reportage svolti in paesi lontani, anche se in teoria, dovrebbero essere chieste le liberatorie, dato che le loro leggi in merito, sono spesso diverse, di solito non si chiede.
Esempio Ho Chi Min 2013 dal mio lavoro RespiroOLYMPUS DIGITAL CAMERA

7. Non è possibile sfruttare l’immaginne di nessuno con scopi pubblicitari senza liberatoria.

Non si può pubblicare (web, rivista, libri, vetrine):

-Persona riconoscibile che in tal modo perderebbe la privacy soprattutto se la fotografia  può  ledere la sua immagine
Esempio Barcellona 20041 (11)

-Personaggi comuni scattati in pubblico o durante un evento ma isolati dal contesto. E’ VIETATO a meno che non ci sia autorizzazione.
Esempio Barcellona 2004

1 (23)

-Immagini di cui il soggetto ritratto occupi una porzione minima dell’immagine. Quindi bisogna valutare caso per caso.

Esempio Parigi 2012

1e
Ricordo che non è necessaria l’autorizzazione per fotografare (in quanto forma di libertà di espressione) se le immagini vengono conservate privatamente.

 

IO HO INFRANTO ABBONDANTEMENTE TUTTE QUESTE REGOLE, RISCHIANDO, ma il mio interesse documentativo e sociale, mi spinge a farlo, assumendomi i rischi…e ora lapidatemi!

Qui il link a garante privacy sul tema fotografia